Le nuove regole della quarantena: D.L. 229/2021

Ultima modifica 4 gennaio 2022

Dopo l’ordinanza n. 66 del 28.12.2021 firmata dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Governo ha emanato il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 al fine di elencare le principali misure adottate in merito al contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 ed in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30.12.2021, è entrato in vigore venerdì  31.12.2021. 
Successivamente il Ministero della salute ha emanato una circolare per chiarire i dubbi emersi a seguito dalla lettura del sopra citato D.L.
Di seguito la sintesi delle principali misure adottate in tale ambito.

 

LA QUARANTENA E LE SUE NUOVE MODALITA’

POSITIVI COVID 19:

1) Per i soggetti ASINTOMATICI risultati positivi:
che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose), o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico (conformemente a quanto disposto dall’ordinanza Regionale n. 66 del 28.12.2021 è sufficiente un test antigenico rapido) .
Solo in caso di risultato negativo sarà possibile terminare definitivamente il periodo di isolamento.
N.B: detti soggetti devono essere sempre stati asintomatici o risultati asintomatici da almeno 3 giorni;
 
per tutti gli altri soggetti (vaccinati non ricompresi nella precedente ipotesi e non vaccinati) la misura della quarantena precauzionale dura 10 giorni.
Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico (conformemente a quanto disposto dall’ordinanza Regionale n. 66 del 28.12.2021 è sufficiente un test antigenico rapido) .
Solo in caso di risultato negativo sarà possibile terminare definitivamente il periodo di isolamento.
 
2) Per i soggetti SINTOMATICI risultati positivi:
a prescindere dall’effettuazione della vaccinazione, i suddetti possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell'olfatto e del gusto).
Se il test dà ancora riscontro positivo si può comunque uscire dall’isolamento dopo 21 giorni, a patto che gli ultimi 7 giorni non ci siano stati sintomi.
 
 
CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO):
 
1) Soggetti che:
 
  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
se ASINTOMATICI non devono essere sottoposti a quarantena.
Potranno pertanto uscire di casa ma avranno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
E' comunuque previsto un periodo di auto-sorveglianza di cinque giorni al cui termine, se compaiono sintomi, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare.
Per i soggetti asintomatici detto periodo finisce al quinto giorno senza obbligo di tampone.
 
 
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:
 
solo se ASINTOMATICI la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
 
 
3) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (nello specifico, abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni):
 
rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico (conformemente a quanto disposto dall’ordinanza Regionale n. 66 del 28.12.2021 è sufficiente un test antigenico rapido) .
In caso di risultato negativo sarà possibile terminare definitivamente il periodo di isolamento.
IN ALTERNATIVA, il rientro in comunità potrà avvenire dopo 14 giorni senza che sia necessario effettuare il tampone normalmente richiesto.
 
 
GREEN PASS RAFFORZATO
 
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
 
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Il Green Pass rafforzato, come noto, è altresì necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Anci omicron
04-01-2022

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