Informazioni Referendum Abrogativi del 12 Giugno 2022
Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2022, 11:46
AGGIORNAMENTI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
Domenica 12 giugno 2022 (dalle ore 7:00 alle ore 23:00) si terranno 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia. Gli elettori saranno chiamati a votare per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a:
- Incandidabilità dopo la condanna –"Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?”
Il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.
- Separazione delle carriere – “Volete voi che siano abrogati: l'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.?".
Con il presente quesito si chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa
- Riforma Consiglio Superiore della Magistratura – “Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta?"
Il quesito è volto ad eliminare l’obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura
- Custodia cautelare durante le indagini – “Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?”.
Il quesito chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo (abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.)
- Valutazione degli avvocati sui magistrati – “Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
Il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità
INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE
CHI PUO' VOTARE: Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno delle elezioni e che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 20 Marzo 1967, N. 223. L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità in corso di validità e con la tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19. I Cittadini italiani che risiedano o si trovino temporaneamente all’Estero per quella data possono esercitare il diritto di voto in Italia o per corrispondenza compilando l’apposito modulo di domanda e restituendolo al Consolato Italiano competente per territorio entro e non oltre il 17 Aprile 2022 (per esercitare l'opzione di voto in Italia) oppure al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro e non oltre il prossimo 11 Maggio 2022 (per esercitare l'opzione di voto all'estero) all’indirizzo e-mail: elettorale@comune.cerreto-guidi.fi.it o all’indirizzo PEC: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it.
- Indizione dei comizi elettorali
- Domanda di opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all'estero
- Voti per corrispondenza per gli elettori all'estero
- nei due giorni antecedenti la data di votazione (da Venerdì 10 a Sabato 11 Giugno 2022) dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
- nel giorno della votazione (Domenca 12 Giugno 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7:00 alle ore 23:00
Inoltre, si ricorda agli elettori che se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della suddetta esclusivamente su domanda degli interessati ( art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).
- una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;
- un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
CALENDARIO APERTURE STRAORDINARIE ASL PER CERTIFICATI NON DEAMBULANTI O FISICAMENTE IMPEDITI
Di seguito è possibile consultare il calendario delle aperture straordinarie ASL per il rilascio delle sopra citate certificazioni.
- alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al punto precedente;
- alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.
Ai fini della pubblicazione online, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato word il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, che potrà essere unico anche in caso di concomitante svolgimento coi referendum di altre consultazioni. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici sono stampati e consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè non oltre sabato 28 maggio 2022.
- Circolare Ministero dell'Interno n. 45/2022
- Convocazione della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori
- Elenco scrutatori assegnati ai seggi
- Riserve
- Circolare Prefettura di Firenze: adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario
- Disciplina delle spese - Referendum 12 Giugno 2022
- Circolare su i rimborsi ferroviari, via mare, autostradali ed aerei
- FAQ - Referendum 2022