ZONA BIANCA

Ultima modifica 10 gennaio 2022

SPOSTAMENTI

  • sono consentiti gli spostamenti senza limiti di orario (non c'è il cosiddetto "coprifuoco") e senza necessità di giustificazione verso altre località in zona bianca, mentre verso le località in zona gialla sono consentiti nel rispetto delle specifiche restrizioni previste in tali zone;

 

  • sono consentiti gli spostamenti verso località in zona rossa o arancione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, oppure se la persona che si sposta è in possesso della "Certificazione verde COVID-19" (in questo caso sempre nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti nella zona di destinazione);

 

  • è sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio (comprese le seconde case);

 

OBBLIGHI SU MASCHERINE E DISTANZIAMENTO

Attualmente permane l'obbligo per i cittadini di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine") il cui uso, però, si differenzia in base al contesto di riferimento. Nello specifico:

  • In zona bianca vige l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi sia pubblici che privati al chiuso, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro.

Rimangono vigenti:

  1. il divieto di assembramento
  2. l'obbligo della costante igienizzazione delle mani.
  • In zona bianca, è cessato l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto fatta eccezione per:
  1. per situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti/affollamenti;
  2. per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie;
  3. in presenza di soggetti con conosciuta alterazione del sistema immunitario.
  •  In ogni caso, sono previste alcune eccezioni per:
  1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità);
  3. chi svolge attività sportiva.

 

ATTIVITA ECONOMICHE

Tutte le attività economiche, commerciali, produttive e imprenditoriali sono consentite nel rispetto delle relative linee guida antiCovid nazionali che prevedono specifici protocolli mirati. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle linee guida anti-Covid.

 

MENSE AZIENDALI

Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di GREEN PASS RAFFORZATO, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare la validità della certificazione con le idonee modalità. 

 

BAR E RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso nel rispetto di protocolli e linee guida antiCovid: in zona bianca e gialla con servizio al tavolo solo con GREEN PASS RAFFORZATO, al bancone anche senza green pass.

 

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

In zona bianca, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di GREEN PASS RAFFORZATO. 
La capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. 
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è  possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

 

SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

In zona bianca, l'accesso a sale da ballo, discoteche e locali assimilati è consentito esclusivamente ai soggetti  muniti  di  GREEN PASS RAFFORZATO. 
La  capienza  non  può comunque  essere  superiore  al  75% di  quella   massima autorizzata all'aperto e al 50 % al  chiuso.
Restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di  protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

 

SPORT CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive di  livello  agonistico  riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi internazionali, sia  agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelle sopra richiamati è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  GREEN PASS RAFFORZATO.
In zona bianca,  la  capienza  consentita non può essere superiore al 75% di quella massima  autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso. 
Le  attività  devono  svolgersi  nel rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regole antiCovid, gli  eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

PISCINE, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA, CENTRI BENESSERE

Le attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture ricettive, sono consentite in conformità a protocolli e linee guida antiCovid.
Quando le attività si svolgono al chiuso per l'accesso è necessario il GREEN PASS RAFFORZATO.
 

AGRE E FIERE LOCALI

Sono consentite sagre, fiere locali ed eventi similari nel rispetto delle linee guida antiCovid. L'accesso è consentito solo con GREEN PASS RAFFORZATO.
In  caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

 

CERIMONIE

Per la partecipazione a feste/ricevimenti a seguito di cerimonie civili o religiose è necessario essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO. 

 

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
 
  1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  2. è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il green pass. Si consiglia di verificare con la scuola se è necessario essere in possesso del green pass rafforzato per l'accesso.
Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
Tutto il personale scolastico, invece, dal 15 dicembre 2021 è sottoposto a obbligo vaccinale.
Il personale e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Si consiglia di verificare con il proprio ateneo se è necessario essere in possesso del green pass rafforzato per l'accesso.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

 

PRONTO SOCCORSO

Per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare nel caso in cui sia presente la relativa sintomatologia.
In quest’ultimo caso però, qualora sussistano oggettive condizioni di particolare urgenza, il suddetto test può non essere effettuato.
 

STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARIE E HOSPICE

Per fare visita a un proprio caro nelle strutture residenziali socio-assistenziali,   sociosanitarie e hospice è necessario oltre seguire le misure antiCovid e l'utilizzo di idonee misure di protezione individuale, essere in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO.
L'accesso è consentito con cadenza giornaliera,  con possibilità di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.
Attualmente è previsto l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.), salva comprovata esenzione dal suddetto.

 

ATTIVITA’ RICREATIVE IN ZONA BIANCA:

 

  • MUSEI, MOSTRE E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Sono aperti nel rispetto dei protocolli antiCovid e l'accesso è consentito solo con GREEN PASS RAFFORZATO

  • CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI
Sono consentite tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi. Quando le attività si svolgono al chiuso per l'accesso è necessario il GREEN PASS RAFFORZATO.
Sono esclusi dal vincolo del green pass i centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

 

 


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