Descrizione
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 è stata adottata la dichiarazione di stato di emergenza dal giorno 14 marzo 2025 per il territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.
Alla suddetta DCM ha dato seguito l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1140 del 2 maggio 2025, con cui sono stati stabiliti criteri e massimali per la formulazione del successivo atto commissariale finalizzato all’immediato sostegno ai soggetti di seguito indicati.
Sono destinatari del presente provvedimento i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano sostenuto le spese per gli interventi di ripristino a seguito dei danni conseguenti agli eventi verificatisi nei giorni e nelle zone sopra indicate.
Possono presentare, unitamente alla documentazione di spesa, richiesta di erogazione:
- le imprese;
- i liberi professionisti;
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.;
esercitanti un’attività economica non ricompresa nella lettera “A” della classificazione ATECO 2025 ed in possesso dei seguenti requisiti: - aver presentato presentato il modulo C1 di ricognizione danni tramite procedura on-line sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A. htps://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze2025/ a seguito di danni riportati negli eventi meteorologici citati;
- in stato di attività alla data di presentazione del modulo C1;
Nel caso di dichiarazione di danni agli immobili:
- titolarità di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento sugli stessi alla data degli eventi calamitosi
Per maggiori informazioni è possibile consultare la documentazione presente all'interno della sezione dedicata in amministrazione trasparente: Misure economiche per sostegno attività economiche e produttive extra agricole
A cura di
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026, 10:52